venerdì 3 febbraio 2012

La.p.e.c. story



Il LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) è un’associazione culturale che si è costituita a Siracusa, nell’anno 2008, presso il prestigioso Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. Ha come scopo lo studio e l’approfondimento delle problematiche giuridiche connesse all’esame incrociato nel processo penale.
Il legislatore ha scelto la cross examination quale metodo di formazione della prova orale, perché ritenuta lo strumento più idoneo ad assicurare il principio del contraddittorio e l’accertamento della “verità processuale”. E tuttavia, benché siano trascorsi vent’anni dalla introduzione di quello che (a riprova della nostra laboriosa metabolizzazione) continuiamo a chiamare “il nuovo rito”, le regole dell’esame incrociato vengono spesso eluse,se non travolte, dalla deformazione della prassi.
 
Le resistenze culturali degli operatori del diritto, un atteggiamento superficiale o pigramente rassegnato ad una comoda “semplificazione” della procedura, rischiano di condurre (e conducono di fatto) alla disapplicazione o alla errata applicazione di quelle regole giuridiche che, apparentemente prive di sanzione processuale, vengono ritenute meri canoni indicativi privi di valenza precettiva.
Il LA.P.E.C., attraverso la costituzione di un laboratorio permanente, l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di specializzazione, si prefigge di monitorare, studiare e rivedere criticamente le prassi diffuse in giurisprudenza in ordine all’acquisizione della prova orale. Inoltre, si propone di contribuire al miglioramento delle tecniche dell’esame incrociato nel rispetto dei principi fondamentali del rito vigente.

L’individuazione delle prassi contra legem è stato il primo obiettivo del LA.P.E.C. Grazie all’esame di un questionario, predisposto dall’Associazione e diffuso a tutte le camere penali e alle sezioni territoriali dell’A.N.M., è emerso che le trasgressioni più frequenti delle regole codicistiche dell’esame incrociato riguardano: 
a) la proposizione delle domande vietate (in relazione alle quali il giudice consente sempre all’esaminatore, che ha formulato la domanda oggetto di contestazione, di “riformularla” in maniera corretta, anche se l’esaminato ha già fruito del suggerimento, ovvero ha subito il condizionamento, abusivamente a lui rivolto); 
b) la mancata indicazione, nell’istanza di cui all’articolo 468 c.p.p., delle circostanze su cui deve vertere l’esame; 
c) i poteri del Giudice nell’ambito dell’istruzione probatoria (l’invadenza del giudice che, durante l’esame e fuori dai casi previsti, toglie la parola a chi sta interrogando per procedere direttamente a formulare le domande, talvolta senza porsi limiti di suggestione o remore di inserirsi nell’altrui strategia, nonchè la disapplicazione della disposizione contenuta nell’articolo 506 comma 1 c.p.p., che impone al giudice, prima di intervenire con la proposizione delle domande, di invitare le parti ad approfondire “temi nuovi e più ampi”); 
d) l’esame dei consulenti tecnici (ai quali viene generalmente chiesto di prestare giuramento anche in merito alle dichiarazioni che costituiscono mera espressione di valutazioni tecniche ed ai quali viene talvolta impedito di partecipare alle udienze precedenti al loro esame); 
e) l’attività di integrazione probatoria prevista dall’articolo 507 c.p.p. (disposta frequentemente al termine del dibattimento senza un’effettiva necessità); 
f) la richiesta in sede di ammissione delle prove, soprattutto da parte dei difensori, di poter procedere al controesame dei testi e CT avversari, come se non spettasse per legge.

I convegni organizzati dal LA.P.E.C. a Siracusa (29-31 maggio 2009 “L’esame incrociato, momento essenziale del processo penale: Tegole, tecniche e prassi”) e ad Alghero (11-12 settembre 2009 “esame incrociato e giusto processo: per non tornare indietro”) hanno visto insigni giuristi confrontarsi sul tema e fornire un notevole contributo. E ciò sia in ordine alla ricognizione di tali prassi deformanti, sia in ordine alla formulazione di proposte concrete volte al loro superamento.

Grazie anche alle elaborazioni svolte nel corso dei convegni, il LA.P.E.C. ha lavorato ad un progetto di modifica ed integrazione legislativa (da cui è scaturito un disegno di legge, presentato dal senatore Valentino, per la modifica degli articoli 422, 468, 498, 499, 501, 506, 507, 525, 238-bis del codice di procedura penale) ed ha redatto una bozza di protocollo d’udienza, che individua alcune linee guida comuni a magistrati ed avvocati. Il protocollo sarà sottoposto al Convegno di Venezia (5-6 marzo 2010: Esame incrociato: un protocollo d’udienza tra magistrati e avvocati) al dibattito degli studiosi e degli operatori, in funzione di una corretta ed adeguata applicazione degli istituti in materia di esame incrociato.
Nella convinzione che il passaggio dalle prassi devianti alle prassi virtuose possa essere promosso anche attraverso l’attività di formazione degli operatori del diritto, il LA.P.E.C. ha organizzato il I° Corso sull’Esame Incrociato nel procedimento penale.

Il corso, che si prefigge di fornire un approfondimento delle tematiche, delle strategie processuali e delle condotte deontologiche legate all’esame ed al controesame, si svolgerà a Siracusa, presso la sede dell’I.S.I.S.C., e sarà articolato in incontri e lezioni che si terranno nel corso di sei week-end, con cadenza mensile, a partire dal mese di aprile 2010.

Si sono già costituite, in questi anni, le sezioni territoriali del LA.P.E.C. di Lecce e Salerno, e sono in corso di costituzione quelle di Venezia, Sassari e Ragusa.

Il LA.P.E.C. confida nell’indispensabile condivisione e nell’auspicabile adesione di quanti credano ancora nella legalità.

Ettore Randazzo, presidente
Carmen Scapellato, segretario
Valerio Vancheri, tesoriere

Nessun commento:

Posta un commento