domenica 25 marzo 2012

Disegno di Legge per la modifica del codice di procedura penale, in materia di esame incrociato e acquisizione delle sentenze irrevocabili.




DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO


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Modifica agli articoli 422, 468, 498, 499, 501, 506, 507, 525, 238-bis del codice di procedura penale, in materia di esame incrociato e acquisizione delle sentenze irrevocabili.

Onorevoli Colleghi! - L’esame incrociato nel processo penale è un momento fondante della formazione della prova che impone una regolamentazione più netta e rigorosa rispetto a quanto non sia previsto dal nostro codice di rito.
La struttura normativa attuale da l’impressione di risentire, fatalmente, della lunga attitudine al rito inquisitorio che permeava la cultura processuale penalistica di venti anni fa, talché il momento di acquisizione della prova dichiarativa appare una sorta di “ibrido” fra le esigenze del rito accusatorio contemplate dalla innovazione legislativa e quelle del processo inquisitorio.
Il presente disegno di legge interviene su alcuni articoli del c.p.p. per rendere l’interrogatorio incrociato coerente con l’impianto accusatorio del codice di rito.
In particolare sull’art.422 comma 3, ove senza una spiegazione compatibile con le scelte del sistema processuale, in caso di integrazione probatoria in udienza preliminare “l’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice……”. Non si comprende perché, acquisito nel processo il metodo dell’esame incrociato, decisamente più idoneo a far emergere quel che la persona interrogata sa dei fatti di causa, l’assunzione probatoria davanti al GUP debba regredire a modalità antiquate proprie del vecchio rito, pur in presenza delle parti e senza nessuna vera difficoltà/controindicazione che imponga di non rispettare le regole previste per l’esame dibattimentale.
Inoltre, sull’art.468, comma 1: nonostante il chiaro dettato normativo preveda a pena di inammissibilità il deposito della lista “con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame”, la giurisprudenza da tempo si accontenta di formule di stile quali “sui fatti di causa”, o “su quanto dichiarato in s.i.t.”. In definitiva, si consente un’indicazione così generica da divenire pressoché superflua e sostanzialmente sottratta al vaglio del giudice che deve ammettere il mezzo di prova. Gli effetti di questa palese alterazione della voluntas legis si riverberano sia sulla (mancata) discovery, sia sulla stessa armonia dell’esame incrociato che vorrebbe, non senza ragione, delimitare l’esame e -conseguentemente - il controesame alle circostanze indicate e ammesse. Invece, grazie a questa “apertura”, esame e controesame rimangono illimitati e sregolati. Invero, se ci si riferisce genericamente ai fatti di causa, l’esame non ha limiti, e non ne ha nemmeno il controesame, posto che il controesaminatore non avrà conosciuto l’oggetto della testimonianza richiesta e, a sua volta, controesaminerà senza confini.
Tale prassi è stata, prevalentemente, introdotta dai pubblici ministeri, spesso pressati da una grande quantità di lavoro e perciò tendenzialmente propensi a sintesi che appaiono, però inaccettabili. Eppure è l’accusa a risentirne di più, dato che non sa, di solito, quel che sanno i testi della difesa, mentre questa conosce i testi a carico, le cui dichiarazioni si trovano nel fascicolo del P.M..
Ma il vero danno è per il processo, che non si giova certo della violazione di regole fisiologicamente garanti della legalità e del diritto di difesa.
Ulteriore modifica viene apportata all’art. 498 e precisamente al comma 1: quando più parti chiedono l’esame della stessa persona (imputato, testimone, o perito che sia ), è giusto, ma anche ragionevole, consentire al difensore dell’imputato, che ne faccia apposita istanza, di procedere per primo. Nella prassi, in qualche modo aiutata dalla genericità di quanto previsto dall’art.496 sull’ordine di assunzione delle prove, viceversa è sempre il P.M. a condurre per primo l’esame.
Al comma 3 il riesame spetta logicamente e chi procede all’esame, e non solo a chi lo chiede senza poi eseguirlo. Inoltre, le “nuove domande” in sede di riesame vanno meglio chiarite: non si tratta di domande nuove, che altrimenti l’esaminatore potrebbe sottrarre al controesame (ovvero dovrebbe consentirsi un altro controesame, potenzialmente all’infinito); bensì di domande scaturenti dal controesame e non poste durante l’esame. Tali domande dovranno, comunque, vertere sulle circostanze indicate nella lista di cui all’art.468 1°comma .
Ne consegue il collegamento espresso dell’inammissibilità, che oggi per prassi punisce solo le liste non tempestive, anche all’indicazione generica delle circostanze.

Al Comma 4, l’esame testimoniale del minorenne è previsto venga condotto dal giudice su domande e contestazioni proposte dalle parti, anche se è possibile autorizzare l’esame diretto quando si ritenga che esso non possa nuocere alla sua serenità dello stesso minore.
Orbene, non si dubita della necessità di privilegiare soprattutto le esigenze del minorenne; non si comprende, però, il motivo per cui qualora si decida di rinunciare ad un’assunzione probatoria in linea con gli attuali principi, debba scontarne le conseguenze l’imputato che non ha potuto (far) interrogare il teste che lo accusa, come pure vorrebbe l’art.111 della Costituzione. Ne consegue che le dichiarazioni assunte in queste forme possano essere poste a fondamento di una condanna solo se adeguatamente riscontrate.
Nei casi di privazione di questo sacrosanto diritto difensivo, deve essere, allora, il giudizio a soffrirne, non l’imputato che, altrimenti, viene trattato da presunto colpevole.
All’art. 499, comma 3: le domande che tendono a suggerire le risposte sono vietate a chi ha chiesto la citazione “del testimone “.
Il giudice che accolga l’opposizione a una domanda suggestiva spesso invita l’esaminatore a riformularla (e comunque glielo permette), così vanificando il divieto normativo. Deve, dunque, vietarsi espressamente la riformulazione, riservando al giudice la facoltà di tornare sulla circostanza –ovviamente, senza fare domande suggestive- sempre che lo ritenga indispensabile, al termine dell’esame incrociato, ex art.506, comma 2.
All’art.501sarebbe opportuno, di fronte a certe prassi devianti, precisare che periti e consulenti hanno la facoltà di partecipare al dibattimento anche prima del loro esame. Essi, inoltre, non dovrebbero “giurare” sul contenuto delle loro valutazioni tecniche, a meno che non debbano riferire circostanze di fatto, nel qual caso assumono anche la veste di testimoni; solo limitatamente a queste circostanze, essi sono tenuti a prestare il giuramento di rito.
Con la nuova formulazione dell’art.506, a tutela della irrinunciabile limitazione degli interventi del Giudice, si chiarisce come questi non possa intervenire nel corso dell’esame fuori dai casi previsti dall’art.499, comma 6, e che, prima di rivolgere domande alla persona esaminata (comma 2), debba – a pena di inutilizzabilità delle risposte - indicare alle parti “temi di prova nuovi o i più ampi , utili per la completezza dell’esame” (comma 1). Al giudice dovrebbero espressamente vietarsi le domande suggestive, naturalmente consentite esclusivamente al controesaminatore, proprio in ragione della sua esigenza di valutare l’attendibilità della persona esaminata.
Inoltre, all’art.507 per evitare evidenti forzature e disarmonie, che a dir poco vanificano le regole delle richieste di prova e delle loro scanzioni temporali, dovrebbe specificarsi che l’integrazione probatoria è consentita soprattutto ove sia decisiva per una sentenza assolutoria. Invero, se l’Accusa non ha dimostrato il suo assunto, ovvero non rimane non provata la sua tesi, il giudice deve emettere sentenza di assoluzione, se del caso ex art.530, comma 2. Dovrebbe, comunque, consentirsi alle parti, al termine del dibattimento, la proposizione di nuove prove scaturenti dall’ammissione della nuova prova.
All’art. 525 diviene indispensabile, a fronte delle storture della prassi, prevedere che la rinnovazione dibattimentale, in assenza di consenso delle parti alla lettura delle dichiarazioni acquisite dinanzi all’ufficio giudiziario la cui composizione sia mutata, debba essere piena ed effettiva, non potendosi utilizzare le dette dichiarazioni senza aver proceduto a nuovo esame.
Infine, proprio l’esigenza di una valutazione genuina ed assolutamente autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice impone che il giudizio non subisca condizionamenti di sorta, sia pure attraverso accertamenti giudiziari realizzatisi in altri contesti processuali collegati.
Ogni giudice deve rendere giustizia con la propria sensibilità, la propria cultura, la propria percezione degli eventi che deve esaminare nel contraddittorio delle parti senza subire l’inevitabile influenza di un giudizio che altri hanno espresso in vicende, sia pure connesse.
Per queste ragioni si impone la riscrittura dell’art. 238-bis del codice di procedura penale, riducendo, di conseguenza, la deroga al principio del contraddittorio nel momento formativo della prova; contraddittorio che, con il presente disegno di legge nel suo complesso, si tende ad esaltare al massimo nel rispetto di quanto puntualmente imposto dall’art. 111 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

  1. All'articolo 422 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’esame delle persone indicate al comma 2 viene condotto con le modalità e secondo le regole di cui agli articoli 498 e seguenti. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.”


Art. 2
  1. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone. Se l’esame della stessa persona viene ammesso a richiesta anche del difensore dell’imputato e questo ne formula esplicita richiesta, esso viene condotto per primo dal difensore.";
  1. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Chi ha svolto l’esame può procedere al riesame, ponendo domande scaturenti dal controesame e non poste in precedenza. Non sono ammesse domande che introducono temi nuovi.";
  1. al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L’esame condotto dal solo Presidente, senza un effettivo contraddittorio tra le
parti può essere posto a fondamento di una condanna esclusivamente se le
dichiarazioni del minore vengono supportate da idonei riscontri probatori."
Art. 3

  1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi:
“Esse sono vietate anche al giudice. Le domande vietate, oggetto di opposizione accolta dal giudice, non possono essere riproposte nemmeno correttamente dalla parte che l’ha proposta e da quella che ha un interesse comune. Il giudice che ritiene necessario approfondire la relativa circostanza può chiedere, ex articolo 506, comma 2, alla persona esaminata i chiarimenti del caso.”

Art. 4

  1. All'articolo 501 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
“I periti e i consulenti tecnici possono assistere all’istruzione dibattimentale anche prima del loro esame. Essi prestano il giuramento di rito solo quando rivestono anche la funzione di testimoni e limitatamente alle circostanze relative.”

Art. 5

  1. All'articolo 506 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il presidente, solo al termine dell'esame incrociato ed esclusivamente dopo aver proceduto all'indicazione di cui al comma precedente, anche su richiesta di altro componente del collegio può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2 e 503, comma 2.”


Art. 6

  1. All'articolo 507 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario al fine di approfondire circostanze utili per una sentenza di assoluzione, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prove. In questo caso, le parti possono richiedere nuove prove.”


Art. 7

  1. All'articolo 525 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Quando il dibattimento deve essere rinnovato in seguito al mutamento del giudice, è necessario procedere al nuovo esame di tutte le persone esaminate in precedenza; tuttavia, con il consenso delle parti possono utilizzarsi, anche ai fini probatori e senza un nuovo esame, i verbali degli esami precedenti. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.”



Art. 8
  1. L’art. 238-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 238 bis – (Sentenze irrevocabili). – 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 236 soltanto nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.”

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